Mediazione civile e commerciale

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010 ha introdotto la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili. La nuova normativa non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, nè le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
Per mediazione si intende l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Per conciliazione si intende la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.
Si tratta di uno strumento che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura.
Il D. Lgs. 28/2010 prevede che il procedimento di mediazione si svolga presso Organismi iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Con deliberazione n. 13 del 18 marzo 2011 la Giunta Camerale ha istituito l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio I.A.A. di Cagliari legittimato a gestire le procedure di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali disciplinate dal suddetto D. Lgs. n. 28, nonché le procedure di conciliazione nelle altre tipologie di controversie.
Il Ministero della Giustizia in data 30/04/2011 ha emanato il provvedimento con il quale ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Cagliari al Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all'art. 3 del DL 18 ottobre 2010 al numero progressivo 276 del Registro.

La procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione può essere: 
- volontaria: attivata cioè volontariamente 
- contrattuale: attivata per la presenza di clausole di mediazione (nel contratto, nell'atto costitutivo di società o nello statuto) 
- demandata dal giudice: quando il giudice, cui le parti si sono rivolte, le invita a tentare la mediazione 
- obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Dlgs 28/2010: il decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010 prevede l'obbligo, prima di adire la giustizia ordinaria, di esperire un tentativo di mediazione con riferimento alle sottoindicate materie elencate nell'art. 5.
Con riguardo ai seguenti settori: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, contatti assicurativi, bancari e finanziari, l'obbligo è entrato in vigore il 21 marzo 2011.
Per le restanti materie elencate nell'art. 5, condominio e risarcimento del danno da circolazione di veicoli, l'obbligatorietà del tentativo di mediazione entrerà invece in vigore il 20 marzo 2012 
- obbligatoria per effetto di leggi diverse dal Dlgs n. 28/2010 per materie non previste dall'art. 5, comma 1 del suddetto decreto (telecomunicazioni,subfornitura)

Caratteristiche della mediazione finalizzata alla conciliazione

- informativa: all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto ad informare per iscritto l'assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. In caso di violazione il contratto è annullabile 
- volontarietà: la presenza agli incontri conciliativi è frutto di una valutazione in termini di convenienza e di opportunità dei protagonisti e non di imposizione 
- riservatezza: tutti coloro che intervengono a qualunque titolo nel procedimento sono tenuti a mantenere la riservatezza in merito allo stesso e ogni informazione acquisita e dichiarazione resa nel corso di tutta la procedura non potrà essere utilizzata in un futuro giudizio che verta sulla medesima controversia, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni 
- informalità: il procedimento di mediazione si svolge senza formalità 
- rapidità: il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi dalla data del deposito della domanda 
- economicità: rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati. Le tariffe sono, infatti, fissate secondo le indicazioni del DM 180/2010. 
- agevolazioni fiscali: tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e, per quanto riguarda l'imposta di registro il verbale di accordo è esente entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente; inoltre alle parti che corrispondono l'indennità prevista del servizio di mediazione è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato alla indennità stessa, fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione il credito d'imposta è ridotto della metà 
- prescrizione e decadenza: dalla comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta 
- possibilità di proposta conciliativa del mediatore: il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia potendo anche formulare una proposta di conciliazione, che egli farà ogni volta che le parti gliene faranno concorde richiesta, informando le stesse relativamente alle conseguenze negative in merito alle spese processuali di un eventuale giudizio successivo 
- efficacia esecutiva del verbale di accordo, il cui contenuto non deve essere contrario all'ordine pubblico o a norme imperative. Il verbale omologato - su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale - con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale 
- conseguenze in caso di mancata partecipazione all'incontro: dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116 del cpc.

Al procedimento di mediazione attivato presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Cagliari si applica il regolamento dell'organismo adottato nel rispetto delle norme generali sulla mediazione contenute nel Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e nel Decreto 18 ottobre 2010 n. 180.

 

Dal 26/8/2011 sono in vigore le norme di cui al Decreto 145/2011 e pertanto il vigente Regolamento di Mediazione subirà le necessarie modifiche per adeguamento alla nuova normativa.


 

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