SANZIONI REGISTRO DELLE IMPRESE (R.I.)
L'art. 9, comma 5, della Legge 11 novembre 2011, n.180, "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese", ha modificato come segue il testo dell'art. 2630 del Codice Civile:
"Chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza nei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo".
Il nuovo testo, che è entrato in vigore dal 15 novembre 2011, ha comportato una modifica degli importi delle sanzioni dovute per ritardo od omesse denunce al Registro delle Imprese (R.I.) relativamente a società, consorzi, enti, nei valori e nei termini specificati nella tabella allegata.
Scarica tabella Sanzioni RI per le società /consorzi/enti
È rimasto invariato l'importo delle sanzioni dovute per ritardo od omesse denunce al Registro delle Imprese relativamente alle imprese individuali.
Scarica tabella Sanzioni RI per le imprese individuali
Il pagamento degli importi specificati nelle tabelle Sanzioni R.I., con l'aggiunta delle spese di procedimento e notifica, sarà effettuato tramite modello F23 allegato al verbale di accertamento e precompilato dall'Ufficio (per le modalità di compilazione del modello F23 consultare la pagina "domande frequenti" di questa Sezione).
Le sanzioni si applicano a ciascuno dei soggetti in carica all'epoca della violazione ed obbligati per legge ad eseguire iscrizioni, comunicazioni o depositi al Registro delle Imprese:
- al titolare di impresa individuale
- a ciascun componente l'organo amministrativo (amministratori/liquidatori/sindaci effettivi) di società di capitali, cooperative o consorzi con attività esterna - ai soci amministratori di società di persone
- a ciascun legale rappresentante di Ente Pubblico Economico ecc..
SANZIONI REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (R.E.A.)
Nessuna variazione è intervenuta relativamente all'importo delle sanzioni dovute per ritardo od omesse denunce al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) applicabili sia alle società/ consorzi/enti che alle imprese individuali.
Scarica Tabella Sanzioni R.E.A.
Il pagamento degli importi specificati nella tabella Sanzioni R.E.A., con l'aggiunta delle spese di procedimento e notifica , devono essere versati alla Camera di Commercio a norma dell'art. 29 del D.L. n. 55/1983 e pagati pertanto tramite bollettino di c/c postale n. 11192093 intestato a C.C.I.A.A. di Cagliari-Ufficio economato. È altresì ammesso il pagamento secondo modalità alternative (Es: bonifico bancario).
Le sanzioni REA, in base a quanto disposto dagli artt. 47 e 48 del R.D. 2011/1934 si applicano a ciascuno dei soggetti in carica all'epoca della violazione e pertanto tenuti alla denuncia:
- al titolare di impresa individuale,
- a ciascun componente l'organo amministrativo (amministratori/liquidatori) di società di capitali, o consorzi con attività esterna - ai soci amministratori di società di persone;
- a ciascun legale rappresentante di associazione, fondazione, comitato, altri soggetti collettivi ecc..
IN GENERALE è importante ricordare che:
il pagamento in misura ridotta chiude il procedimento sanzionatorio se effettuato entro i 60 giorni dalla notifica della violazione (art. 16 L. 689/81)
I verbali di accertamento (sempre intestati a ciascuna delle persone fisiche obbligate per legge all'adempimento omesso o effettuato tardivamente (comunicazione,denuncia deposito), vengono notificati anche alla persona giuridica (società/consorzio/ente) amministrata e rappresentata dalle persone fisiche sanzionate in qualità di "obbligato in solido" al pagamento della sanzione irrogata. Pertanto il pagamento liberatorio potrà essere effettuato dalla società/consorzio/ente nel caso in cui non vi provvedano gli obbligati principali (amministratori, legali rappresentanti).
Qualora il pagamento in misura ridotta non venga effettuato nel termine previsto (60 giorni dalla notifica del processo verbale) il processo verbale emesso dall' Ufficio accertamento violazioni amministrative del Registro delle Imprese viene inoltrato all'Ufficio Sanzioni e Contenzioso, che esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi(per le modalità di presentazione consulta la pagina "domande frequenti" di questa Sezione), ascolta l'interessato (se ne ha fatto espressa richiesta) ed emette un provvedimento, nella forma di: un'ordinanza di ingiunzione che indica la somma dovuta per la violazione determinata entro i limiti edittali (minimo e massimo) previsti dalla legge e le spese di procedimento oppurese ne ricorrono i presupposti, un'ordinanza di archiviazione
N.B. Per maggiori informazioni sull'accertamento delle violazioni connesse alla tenuta del R.I. e del R.E.A ed il pagamento dei processi verbali si prega di consultare l'apposita pagina all'interno della SEZIONE "Registro delle Imprese" o contattare l'Ufficio accertamento violazioni amministrative all'indirizzo mail: accertamentosanzioni@ca.camcom.it .