Panificazione e macinazione

Panificazione1

Ufficio panificazione

L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività, da presentare al Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Lo ha stabilito l'articolo 4 della legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 4 luglio 2006 n. 223 recante "Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi". Non è più necessaria quindi la licenza che in precedenza doveva essere richiesta alla Camera di commercio.

 

Ufficio macinazione

L'attività di macinazione può essere svolta solo dopo il rilascio della Licenza da parte della Camera di Commercio nella cui provincia ha sede l'impresa.
Per impianto di macinazione si intende l'impianto destinato alla produzione di farine ad uso alimentare umano o zootecnico.
Il molino può essere ad alta macinazione o a bassa macinazione. Il molino ad alta macinazione è l'impianto a cilindri automatici e semiautomatici dotato di apparecchi completi di prepulitura, pulitura e lavatura del grano e di macchinari idonei a selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti e i sottoprodotti della macinazione.
Il molino a bassa macinazione è l' impianto a palmenti o a cilindri che, pur essendo dotato di apparecchi di pulitura, non dispone di macchinari per selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti e i sottoprodotti della macinazione.
L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione, il trasferimento, la gestione o la riattivazione di un impianto di macinazione è soggetto al rilascio di una licenza di macinazione da richiedere alla Camera di Commercio competente per territorio.
I requisiti richiesti sono: generali (maggiore età, essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o straniero non comunitario residente in Italia e munito di permesso di soggiorno), morali (avere il godimento dei diritti civili; non essere stato interdetto o inabilitato, non essere stato dichiarato fallito, o in caso di fallimento essere stato riabilitato, non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa), tecnici (la Direzione Provinciale del Lavoro provvede ad accertare la corrispondenza dei macchinari installati alle norme di legge) e sanitari degli impianti (i requisiti igienico-sanitari vengono accertati dalla Azienda U.S.L. competente per territorio).
Entro 30 giorni dal rilascio della licenza l'azienda è tenuta a regolarizzare la propria posizione presso il Registro Imprese o Albo Artigiani.

 

Richiesta apertura nuovi impianti di macinazione
Coloro che intendono aprire un nuovo impianto di macinazione devono presentare apposita istanza alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui intendono attivare l'impianto.
Non appena l'Ufficio Macinazione riceve la richiesta di attivazione di un nuovo impianto, trasmette la relativa documentazione alla Direzione Provinciale del Lavoro e all'A.S.L. competente per territorio.
Una volta acquisito il parere positivo dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dalla ASL, la Giunta camerale con propria deliberazione autorizza il rilascio della licenza di macinazione e conseguentemente l'Ufficio macinazione provvede al rilascio della licenza.
Entro 30 giorni dal rilascio della licenza l'impresa richiedente è tenuta a regolarizzare la propria posizione presso il Registro Imprese e l'Albo Artigiani.


Aggiornamenti licenza di macinazione

La licenza di macinazione deve essere sottoposta ad aggiornamento nei seguenti casi di modifica:
1) cessione di azienda con contratto di compravendita;
2) affitto d'azienda;
3) cambio di denominazione sociale.
L'interessato deve presentare una richiesta di aggiornamento della licenza di macinazione, consegnando copia della licenza e allegando una copia conformizzata dell'atto o del contratto dal quale si evinca la variazione.

Visto annuale

La licenza è soggetta a vidimazione annuale da effettuarsi entro il 31 Gennaio di ciascun anno.
Per l'apposizione del visto annuale il titolare dovrà pertanto presentare:
1.richiesta di rinnovo in bollo, secondo il modello allegato, debitamente compilata e firmata;
2.originale della licenza di macinazione;
3.marca da bollo da Euro 14,62;
4.attestazione del versamento di ¤ 10,00 sul c/c postale n. 11192093 intestato alla CCIAA di Cagliari, causale "diritti di segreteria per rinnovo licenza di macinazione"


Cessazione dell'attività

Il titolare di un molino che cessi l'attività di macinazione deve restituire la relativa licenza alla Camera di Commercio - Ufficio macinazione, unitamente alla comunicazione di avvenuta cessazione e alla fotocopia del documento di identità del titolare. E' inoltre necessario presentare al Registro Imprese la denuncia di cessazione dell'attività molitoria.


Sanzione amministrativa

Nel caso di esercizio dell'attività di macinazione senza la prevista licenza o con licenza divenuta inefficace, a seguito di modifiche nella titolarità, nelle strutture, negli impianti e nel ciclo produttivo viene irrogata una sanzione amministrativa (art. 16 L. 857 del 7.11.1949).

 

Riferimenti normativi

- Legge n. 857 del 7/11/1949 - Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione.
- Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112.

 

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Ufficio Agricoltura

Via Malta 65 - 09124 Cagliari

Tel 070.60512233

Fax 070.60512247

E-mail: agricoltura@ca.camcom.it