Ufficio sanzioni e contenzioso
L'ordinamento vigente prevede l'applicazione di sanzioni amministrative a carico di chi viola determinate prescrizioni di legge allo scopo di colpire e dunque scoraggiare comportamenti potenzialmente dannosi per il cittadino, salvaguardando interessi collettivi rilevanti, quali, ad esempio, la pubblicità delle imprese, la correttezza commerciale e in generale la verifica del rispetto delle normative sul commercio, la sicurezza dei prodotti etc.
L'art. 20 del D.lgs 31.3.98 n. 112 ha disposto il trasferimento alle Camere di Commercio delle funzioni precedentemente esercitate dagli UU.PP.I.C.A - Uffici Provinciali dell'allora Ministero dell'Industria, il Commercio e l'Artigianato - ivi comprese quelle relative all'irrogazione di sanzioni amministrative.
In Sardegna, in attuazione dell' art 56 dello Statuto regionale, solo con l'entrata in vigore del D.Lgs 23.05.2003 n. 127 si è verificato il passaggio definitivo delle attribuzioni già esercitate dagli UU.PP.I.C.A. alle Camere di Commercio e la contestuale soppressione di detti Uffici.
L'Ufficio Sanzioni svolge appunto le funzioni sanzionatorie dell'ex U.P.I.C.A., ed è pertanto l'organo che procede all'irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di accertata violazione di determinate normative, in materia commerciale e industriale rientranti nella propria competenza, da parte di operatori economici ai quali sia stato contestato o notificato un illecito amministrativo tramite apposito processo verbale(Legge 24/11/1981 n. 689).
Più precisamente, l'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio è l'autorità competente a ricevere i verbali di accertamento redatti e trasmessi dagli organi di vigilanza (quali Polizia Municipale, Carabinieri, N.A.S., Polizia di Stato, Guardia di Finanza ed altri, tra cui l'Ufficio accertamento violazioni amministrative della Camera di Commercio) ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81, cioè quelli per i quali non sia stato effettuato, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta da parte dell'interessato (che interrompe il procedimento).
L'Ufficio è anche competente a ricevere gli eventuali scritti difensivi della parte sanzionata (da presentarsi entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione), la quale ha facoltà di chiedere di essere sentita personalmente.
A conclusione del procedimento l'Ufficio può emettere un'ordinanza - ingiunzione con la quale ordina al trasgressore il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzioni amministrativa oppure, nel caso non vi siano le condizioni per procedere, un'ordinanza di archiviazione.
Consorzi con attività esterna
Avviso per consorzi con attività esterna: deposito situazione patrimoniale - termini
Si ricorda che entro il 28 febbraio 2013 dovranno essere redatte e depositate presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese le situazioni patrimoniali dei consorzi con attività esterna che hanno chiuso l'esercizio sociale il 31 dicembre 2012.
Infatti, ai sensi dell'articolo 2615-bis del codice civile, "entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la Situazione Patrimoniale osservando le norme relative al bilancio d'esercizio delle s.p.a. e lo depositano presso l'ufficio del Registro Imprese".
Nel caso in cui il suddetto adempimento venga effettuato oltre il termine prescritto verrà irrogata a ciascun amministratore la sanzione prevista dall'art. 2630 codice civile, comma 1 (ritardo ≤ 30 gg.: pagamento in misura ridotta: ¤ 91,56; ritardo ≥ 30 gg.: pagamento in misura ridotta: ¤ 274,66).
Per quanto riguarda i "Consorzi con attività esterna di garanzia collettiva dei fidi", ai sensi del D.L.296/2003, convertito con la L. 326/2003, gli amministratori dei consorzi con attività esterna che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi devono redigere il bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle Società per azioni.
L'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro 30 giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata della Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio sindacale, se costituito, e dal Verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso il Registro Imprese.
Inoltre dovrà essere depositato, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'Elenco dei Consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
In base all'art. 2630 del codice civile, la sanzione in misura ridotta in caso di omesso deposito nei termini del bilancio è di ¤ 91,56 in caso di ritardo inferiore o uguale a 30 gg.; di ¤ 274,66 in caso di ritardo maggiore di 30 gg. per ciascun amministratore.



