SISTRI

NEWS: RIAVVIO PROGRESSIVO OPERATIVITÀ SISTRI

 

D.M. 20 marzo 2013

 

Il D.M. prevede quanto segue: 

1) partenza del SISTRI il 1 ottobre 2013 per i seguenti soggetti:

- produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;
- nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
- nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
Questi soggetti devono procedere autonomamente alla verifica dell'attualità dei dati e delle informazioni trasmesse e all'eventuale aggiornamento e riallineamento tra il 30 aprile e il 30 settembre 2013.

2) partenza al 3 marzo 2014 per tutti gli altri soggetti tra i quali:

- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno più di dieci dipendenti;
- i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
Questi soggetti devono procedere autonomamente alla verifica dell'attualità dei dati e delle informazioni trasmesse e all'eventuale aggiornamento e riallineamento tra il 3 settembre 2013 e il 28 febbraio 2013.

 

CONTRIBUTO SISTRI

Il versamento del contributo di iscrizione al SISTRI è sospeso per l'anno 2013 per gli enti e le imprese già iscritti alla data del 30 aprile 2013.

 



 

IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (SISTRI)

 

Si informa che la legge 134/2012, di conversione del Dl 83/2012 del 22 giugno 2012, entrata in vigore il 12 agosto 2012, ha confermato la sospensione del SISTRI, senza apportare alcuna modifica a quanto già previsto dal Decreto convertito.
La sudetta legge ha confermato che il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, già fissato al 30 giugno 2012, è sospeso fino al compimento delle verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione . 
È stata inoltre confermata la sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.
La legge prevede inoltre che le imprese devono sottostare alla disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205: pertanto dovranno compilare e conservare i registri di carico e scarico e i formulari senza dover accedere al SISTRI.
Rimangono quindi prive di effetto le modifiche operative introdotte dal Decreto Ministeriale 25 maggio 2012 n. 141 pubblicato sulla G.U. del 23 agosto 2012.
In particolare non ha effetto quanto previsto dal D.M. in relazione all'obbligo di pagamento dei contributi entro novembre 2012.
La legge 134 infatti, benche cronologicamente anteriore, prevale per il criterio della gerarchia delle fonti: per il 2012 quindi non dovrà essere versato alcun contributo.
Le numerose modifiche apportate dal D.M. 141 rimangono per il momento inattuabili, stante quanto previsto dalla legge in merito alla "cessazione di ogni adempimento informatico relativo al SISTRI".


L. 7 agosto 2012, n. 134

Il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) all'art. 52 "Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti" stabilisce che l'operatività del sistema è sospesa fino al compimento delle verifiche amministrative e funzionali dello stesso, comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'art. 188 - ter del D. Lgs. n. 152/2006 fermo restando in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli artt. 190 e 193 del medesimo Decreto Legislativo ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs.vo del 3 dicembre 2010, n. 205.


Il SISTRI - Sistema informatico / telematico per il controllo della tracciabilità dei rifiuti - è stato istituito con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17/12/2009 (G.U. 13/01/2010) e con provvedimenti in date diverse la sua operatività è stata prorogata al 30 giugno 2012.

Il SISTRI, in via generale, si inserisce nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione ed è destinato a permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per gli impianti di recupero e smaltimento.
In concreto, il sistema si propone di:

- semplificare e razionalizzare le procedure e gli adempimenti correnti a carico degli operatori, auspicabilmente riducendo i costi sostenuti dalle imprese e comunque riducendo i rischi di errore;
- gestire in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato, qual è quello della movimentazione dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

L'introduzione del SISTRI, pertanto, comporta la quasi integrale eliminazione di adempimenti su supporti cartacei (registri, formulari e MUD), sostituendoli con strumenti informatici e telematici di gestione e rilevazione dei dati, anche al fine di facilitare i compiti affidati alle autorità di controllo, in particolare realizzando un sistema di tracciabilità dei rifiuti, la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente - NOE.
Nel corso del 2010 e 2011 sono stati emessi diversi decreti ad integrazione del provvedimento di cui sopra, decreti che in parte prorogano l'entrata in vigore del sistema e recepiscono inoltre le direttive europee in materia di tracciabilità dei rifiuti.
Con D.L. n. 138/2011 il sistema era stato soppresso, ma in sede di conversione del decreto medesimo il sistema è stato reintrodotto con la legge 14/09/2011 n. 148, pubblicata sulla G.U. n. 216 del 16/09/2011.
Il termine per l'entrata in vigore dell'operatività del SISTRI è stato prorogato al 30/06/2012 per tutti i soggetti con l'unica eccezione relativa ai produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti per i quali la legge 106 del 12 luglio 2011 prevede che la data di entrata in vigore non possa essere anteriore al 1 giugno 2012.
La legge 14 settembre 2011 stabilisce inoltre, tra le altre cose, che: 
- al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire l'entrata in operatività' del sistema nonché garantire l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI il Ministero dell'Ambiente assicura, attraverso il concessionario SISTRI, sino al 15 dicembre la verifica delle componenti software e hardware anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste.



OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL SISTRI

Per adempiere agli obblighi previsti dal SISTRI è in primo luogo necessario procedere all'iscrizione al SISTRI stesso, collegandosi al sito www.sistri.it.
Nello stesso sito è possibile reperire tutte le informazioni relative alle procedure relative al Sistema di Tracciabilità dei rifiuti.

CHI DEVE ISCRIVERSI AL SISTRI

Premesso che il Sistri riguarda tutti coloro che, in base al testo originario dell'art. 198, comma 3°, del D.L. 152/2006, erano tenuti alla presentazione della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti (MUD), per quanto concerne i produttori di rifiuti l'obbligo di utilizzare il SISTRI, e quindi in primo luogo di iscriversi per poter disporre dei dispositivi informatici di accesso al sistema riguarda le imprese e gli enti che:

- producono rifiuti pericolosi;
- producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali (o costituita da fanghi di depurazione di acque o da abbattimento di emissioni) e che occupano più di 10 dipendenti;
- trasportano in conto proprio i rifiuti pericolosi che producono.

Gli altri operatori obbligati all'utilizzo del SISTRI, e quindi tenuti a dotarsi dei relativi dispositivi ed a tal fine obbligati ad iscriversi al sistema sono:

- le imprese ed enti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti compresi gli impianti che effettuano recupero / smaltimento di rifiuti urbani, eccettuati i centri di raccolta comunali o intercomunali di cui al D.M. 08/04/08 e quindi non autorizzati in via ordinaria.


Sono infine tenuti gli operatori che, a differenza di quelli sopra elencati, non erano tenuti alla comunicazione annuale al catasto dei rifiuti:

- i terminalisti concessionari dell'area portuale;
- le imprese portuali cui sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco;
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci;
- i raccomandatari marittimi delegati dall'armatore o dal noleggiatore di navi che trasportano rifiuti;
- i consorzi per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti (i consorzi per il recupero degli imballaggi, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dei beni in polietilene, degli pneumatici, delle batterie, e degli accumulatori, degli olii esausti ecc.);
- le associazioni di categoria o loro società di servizi che svolgano l'attività di compilazione della documentazione amministrativa per conto dei propri associati su specifica delega;
- i soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

Al momento, fatta salva la Regione Campania, resta esentata dal Sistri la fase di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (categoria 1 di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali).



SISTRI PRODUTTORI

La Camera di Commercio di Cagliari, nell'ambito delle attività del Servizio Sistri Produttori, consegna i dispositivi USB alle imprese, che devono presentarsi presso la sede di Via Mameli 64, nella data ed ora indicata dalla lettera di invito, trasmessa all'indirizzo mail dell'utente.
Si raccomanda il puntuale adempimento delle procedure come indicate nella comunicazione di invito al ritiro dell'USB.
La Camera di Commercio di Cagliari intende rinnovare le Convenzioni a suo tempo stipulate con le Associazioni di categoria sul territorio candidate ad assistere gli utenti per le attività di consegna USB. Gli utenti interessati possono collegarsi al sito www.ecocamere.it/sistri e tramite il Portale verificare le Associazioni in Convenzione.
Le imprese che ritirano il dispositivo USB devono corrispondere il diritto di segreteria pari a ¤ 16,00 sul c/c postale n. 22034094, o tramite bonifico (IBAN: IT 50 K 07601 04800 000 022034094), oppure presso il servizio di cassa della sede camerale sita in via Malta 65, Cagliari, al piano terra. Il versamento deve essere intestato a CCIAA L.go C. Felice, 72 CA con causale "diritti Sistri".
Qualunque comunicazione che gli utenti intendano trasmettere alla CCIAA Ufficio Sistri Produttori oltre a quelle previste attraverso i canali Sistri deve essere trasmessa esclusivamente via fax 070.6783783 o via mail (albo.smaltitori@ca.camcom.it)

 


SISTRI TRASPORTATORI

La Sezione Regionale Sardegna dell'Albo Gestori Ambientali, nell'ambito delle attività del Servizio Sistri Trasportatori, consegna i dispositivi USB alle imprese, che devono presentarsi presso la sede di Via Mameli 64, nella data ed ora indicata nella lettera di invito trasmessa all'indirizzo mail degli utenti.
Si raccomanda il puntuale adempimento delle procedure come indicate nella comunicazione di invito al ritiro USB.
Qualunque comunicazione che gli utenti intendano trasmettere alla Sezione Regionale Sardegna Ufficio Sistri Trasportatori oltre a quelle previste attraverso i canali Sistri deve essere trasmessa esclusivamente via fax 070.6783783 o via mail (albo.smaltitori@ca.camcom.it )



Lo sportello Sistri è aperto dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 12.00, martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni in merito al SISTRI, è possibile consultare il sito www.sistri.it.

 



Per informazioni rivolgersi a:

AMBIENTE

responsabile Dr. Giampiero Uccheddu
  Dr.ssa Luisella Marcias
indirizzo Via Mameli, 64 - 09124 Cagliari
telefono 070.6783758/759/761/762
fax 070.6783783
mail albo.smaltitori@ca.camcom.it
note PEC: servizioambiente@ca.legalmail.camcom.it albogestori.sardegna@legalmail.it - SISTRI trasportatori e produttori: 070.6783761