Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese
La cancellazione d'ufficio delle posizioni iscritte nel Registro delle imprese è possibile per i seguenti soggetti:
1) ditte individuali
2) società di persone
3) società di capitali in fase di liquidazione.
Riferimento normativo per i soggetti al punto 1) e 2) è il D.P.R. 247 del 23 luglio 2004 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese"
Fattispecie previste dalla norma per le imprese individuali (art. 2 c.1):
a) decesso dell'imprenditore;
b) irreperibilità dell'imprenditore;
c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.
Fattispecie previste dalla norma per le Società di persone (art.3 c.1 ):
a) irreperibilità presso la sede legale;
b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
c) mancanza del codice fiscale;
d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
La cancellazione dal Registro Imprese per le imprese individuali e le società di persone è disposta con decreto del Giudice del Registro
Riferimento normativo per i soggetti di cui al punto 3) è l' art. 2490 comma 6 del codice civile
L'ultimo comma dell'articolo 2490 del Codice Civile recita testualmente:
"Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese [c.c. 2188] con gli effetti previsti dall'articolo 2495."
La procedura di cancellazione dal Registro delle imprese può essere avviata solo per le società che si trovano nella fase di liquidazione.
La cancellazione è disposta con provvedimento dal Conservatore del Registro delle imprese.
Di recente, con l'art. 25 D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito in L. 17.12.2012, n. 221, è stata introdotta un'ulteriore ipotesi di cancellazione d'ufficio per le start up innovative e gli incubatori certificati, laddove perdano i requisiti previsti da legge per la loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese (art. 25 comma 8) e/o non comprovino il perdurare del possesso degli stessi con apposita dichiarazione presso l'ufficio Registro delle Imprese.
L'ufficio procederà ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 247/2004.
Recita testualmente la norma:
"comma 15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
comma 16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247".
La cancellazione dalla sezione speciale comporta la perdita dei benifici previsti dalla legge e connessi all'iscrizione nella predetta sezione (art. 25 comma 8 e art. 31 D.L.18.10.2012, convertito in L. 17.12.2012)
Guida alle cancellazioni d'ufficio
Dichiarazione da allegare per il mantenimento dell'iscrizione in caso di persistente attività


