DIRITTO ANNUALE: ATTENZIONE ALLE TRUFFE
Di recente sono pervenute, da parte di alcune imprese iscritte, segnalazioni di richieste di pagamento di "quote di iscrizione" da parte di soggetti privati estranei a questa Camera di Commercio. Si ricorda che i pagamenti del diritto annuale devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il modello F24. Le richieste di pagamento da parte di soggetti truffaldini prevedono invece il pagamento con il conto corrente postale. Nei casi dubbi, prima di effettuare il pagamento, è opportuno contattare la Camera di Commercio anche per telefono al n. 070/60512463/410/412.
Il diritto annuale è il tributo che le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, ed i soggetti iscritti solo al REA (Repertorio Economico Amministrativo) sono tenuti a versare alla Camera di Commercio di riferimento in base alla legge (art. 18 L. n. 580 del 29 dicembre 1993, come sostituito dal D. Lgs. N. 23 del 15 febbraio 2010).
La misura del diritto annuale, compresi gli importi minimi e massimi e gli importi dovuti in misura fissa, è determinata con decreto interministeriale dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Il Consiglio della Camera di commercio di Cagliari in data 20 dicembre 2012 ha deliberato di non applicare la maggiorazione del 20 per cento al diritto annuale 2013, consentita dall'articolo 18, comma 6, della legge 580/93 ss.mm.ii..
Tenuto conto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che gli importi del diritto annuale 2013 rimangono quelli stabiliti con decreto interministeriale del 21 aprile 2011, ne consegue quindi che per l'anno 2013 il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate alla Camera di Commercio di Cagliari è sensibilmente ridotto rispetto agli anni precedenti.
Le imprese che al 1° gennaio del 2013 risultano già iscritte al Registro delle imprese, ricevono prima della scadenza una lettera informativa sul diritto annuale, in base alla sezione di appartenenza, con le modalità di pagamento e gli importi da versare.
Il termine di scadenza coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, solitamente fissato al 16 giugno di ogni anno.
Se l'impresa o la società, oltre alla sede principale ha sedi secondarie o unità locali, anche fuori provincia, il pagamento del diritto annuale è dovuto a ciascuna Camera di Commercio competente per territorio, con le eventuali maggiorazioni previste da ciascuna di esse.
La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all'estero e dislocamenti in Italia. Per questi ultimi, il tributo è dovuto a ciascuna Camera di Commercio in cui è ubicata la sede secondaria o l'unità locale.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio diritto annuale, telefono n. 070.60512463/410/359, fax n. 070.60512496, all' indirizzo e-mail: dirittoannuale@ca.camcom.it, o al call center (a pagamento) numero 199 500 010. Sul sito istituzionale www.ca.camcom.gov.it, nell'apposita sezione "Diritto Annuale" è disponibile la normativa completa sulla materia.




